CODICE DISCIPLINARE E DI CONDOTTA

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma

dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

(Pubbl. G.U. n.129 del 4 giugno 2013)

Fonte: Guritel

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto, in particolare, l’articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito

dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede

l’emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni

di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e

servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante “Codice

di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;

Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti

normativi nell’Adunanza del 21 febbraio 2013;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del

Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all’articolo 2, l’ambito soggettivo

di applicazione del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del

fatto che l’articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato

dall’articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, trova applicazione soltanto ai

pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato contrattualmente; di prevedere,

all’articolo 5, la valutazione, da parte dell’amministrazione, della compatibilità

dell’adesione o dell’appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in

quanto, assolto l’obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l’amministrazione

non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di

estendere l’obbligo di informazione di cui all’articolo 6, comma 1, ai rapporti di

collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalità della norma è

quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni

che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all’articolo 15, comma 2, il

passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in

quanto uffici non più previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 marzo

2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, definisce, ai

fini dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di

diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad

osservare.

2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di

comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’articolo 54, comma 5,

del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di

lavoro è disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di

comportamento per le restanti categorie di personale di cui all’articolo 3 del citato

decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi

ordinamenti.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.

165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal

presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o

incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta

collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi

titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore

dell’amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni

delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono

apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di

violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle

province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli

statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e

contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di

quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 3

Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e

conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità

dell’azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge,

perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è

titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede,

proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di

indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio,

evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei

compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione.

Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse

generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla

massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini

dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento

dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente assicura la

piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni

arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che

comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche

genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a

una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento

sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le

altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle

informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa

vigente.

Art. 4

Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di

modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia

e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla

circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri,

regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o

per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da

decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere

chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente

o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente

non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio

sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente

articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi

a disposizione dell’Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini

istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono

quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di

sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono

prevedere limiti inferiori, anche fino all’esclusione della possibilità di riceverli, in

relazione alle caratteristiche dell’ente e alla tipologia delle mansioni.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano,

o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in

decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il responsabile

dell’ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente

comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria

adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro

carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo

svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si applica all’adesione a

partiti politici o a sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od

organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando

svantaggi di carriera.

Art. 6

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il

dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente

dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in

qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni,

precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il

convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti

rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in

attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue

mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali,

del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può

riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti

dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7

Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che

possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo

grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di

frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge

abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi,

ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,

ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di

cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in

cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile

dell’ufficio di appartenenza.

Art. 8

Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti

nell’amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel

piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile

della prevenzione della corruzione e, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità

giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito

nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 9

Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo

alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la

massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti

all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i

casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni

momento la replicabilità.

Art. 10

Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali

nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che

ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume

nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.

Art. 11

Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il

dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far

ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria

spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel

rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio

e i servizi telematici e telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti

dall’amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell’amministrazione a

sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d’ufficio, astenendosi dal

trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio.

Art. 12

Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in

modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione

dall’amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della

sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e

disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi

di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non

sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato al

funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte

salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in

ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la

responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione

delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine

di priorità stabilito dall’amministrazione, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a

cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i

cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti

sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti

dell’amministrazione.

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che fornisce

servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati

dall’amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di

assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi

erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui

livelli di qualità.

4. Il dipendente non assume impegni n è anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o

altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie

relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste

dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli

interessati della possibilità di avvalersi anche dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico.

Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le

modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria

amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e

trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni,

atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in

materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento

della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura,

sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio competente

della medesima amministrazione.

Art. 13

Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del

presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi

dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 110 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate

ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché

ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di

conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento

organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’amministrazione le

partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di

interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il

secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o

economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che

siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Il dirigente fornisce le

informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi

soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento

esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari

dell’azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo

ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per

esigenze personali.

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo

nella struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi

tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla

formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle

differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del

carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del

personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla

professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto

con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a

conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento

disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l’illecito all’autorità disciplinare,

prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva

denuncia all’autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le

rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un

dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia

indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi

dell’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero

quanto all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi.

Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di

rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione.

Art. 14

Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto

dell’amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non

ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di

intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del

contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l’amministrazione abbia deciso

di ricorrere all’attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto,

fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia

stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad

eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui

l’amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o

assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo

privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare

all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto,

redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato,

ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, con persone

fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti

di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto

dell’amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell’ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per

iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure

negoziali nelle quali sia parte l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato

dell’ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola

per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15

Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell’articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

vigilano sull’applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati

dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture

di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le

amministrazioni si avvalgono dell’ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi

dell’articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì,

le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall’ufficio procedimenti disciplinari si

conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione

adottati dalle amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre

2012, n. 190. L’ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui

all’articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura

l’aggiornamento del codice di comportamento dell’amministrazione, l’esame delle

segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte

illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all’articolo 54-bis del

decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione

cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il

monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del

decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della

comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma 2, della

legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento

delle attività previste dal presente articolo, l’ufficio procedimenti disciplinari opera in

raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all’articolo 1, comma 7, della legge

n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di

comportamento, l’ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all’Autorità nazionale

anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2,

lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in

materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena

conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento

annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell’ambito della propria autonomia

organizzativa, le linee guida necessarie per l’attuazione dei principi di cui al presente

articolo.

7. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli

adempimenti previsti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali

disponibili a legislazione vigente.

Art. 16

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti

contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle

disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti

dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile,

amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità

disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di

gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare

concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla

gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al

decoro o al prestigio dell’amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono

quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle

espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione

alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la

non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l’immediata correlazione di

questi ultimi con il compimento di un atto o di un’attività tipici dell’ufficio, 5, comma 2,

14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui

al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4,

comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo

periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle

sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti

dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità

disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai

contratti collettivi.

Art. 17

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo

sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo

tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o

collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi

negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell’amministrazione, nonché ai

collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in

favore dell’amministrazione. L’amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del

contratto di lavoro o, in mancanza, all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa

sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di

comportamento.

2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da

ciascuna definiti ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165

del 2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante

“Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale

degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì, 16 aprile 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2013

Registro n. 4, foglio n. 300