Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Pubbl. G.U. n.129 del 4 giugno 2013)
Fonte: Guritel
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto, in particolare, l’articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito
dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede
l’emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni
di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e
servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante “Codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;
Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell’Adunanza del 21 febbraio 2013;
Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del
Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all’articolo 2, l’ambito soggettivo
di applicazione del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del
fatto che l’articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato
dall’articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, trova applicazione soltanto ai
pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato contrattualmente; di prevedere,
all’articolo 5, la valutazione, da parte dell’amministrazione, della compatibilità
dell’adesione o dell’appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in
quanto, assolto l’obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l’amministrazione
non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di
estendere l’obbligo di informazione di cui all’articolo 6, comma 1, ai rapporti di
collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalità della norma è
quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni
che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all’articolo 15, comma 2, il
passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in
quanto uffici non più previsti dalla vigente normativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 marzo
2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Disposizioni di carattere generale
1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, definisce, ai
fini dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di
diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad
osservare.
2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di
comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’articolo 54, comma 5,
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di
lavoro è disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di
comportamento per le restanti categorie di personale di cui all’articolo 3 del citato
decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi
ordinamenti.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal
presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o
incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta
collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi
titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell’amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni
delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono
apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.
4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli
statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e
contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di
quello degli enti locali del rispettivo territorio.
Art. 3
Principi generali
1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e
conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità
dell’azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge,
perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è
titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede,
proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di
indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio,
evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei
compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione.
Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse
generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla
massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini
dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento
dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente assicura la
piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni
arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che
comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche
genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a
una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento
sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le
altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle
informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa
vigente.
Art. 4
Regali, compensi e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di
modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia
e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla
circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri,
regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o
per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da
decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere
chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente
o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente
non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio
sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente
articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi
a disposizione dell’Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini
istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono
quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di
sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono
prevedere limiti inferiori, anche fino all’esclusione della possibilità di riceverli, in
relazione alle caratteristiche dell’ente e alla tipologia delle mansioni.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano,
o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in
decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il responsabile
dell’ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.
Art. 5
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente
comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria
adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro
carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo
svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si applica all’adesione a
partiti politici o a sindacati.
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od
organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando
svantaggi di carriera.
Art. 6
Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il
dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente
dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in
qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni,
precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il
convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti
rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in
attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può
riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti
dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
Art. 7
Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo
grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge
abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi,
ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,
ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di
cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in
cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile
dell’ufficio di appartenenza.
Art. 8
Prevenzione della corruzione
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti
nell’amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel
piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile
della prevenzione della corruzione e, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità
giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito
nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
Art. 9
Trasparenza e tracciabilità
1. Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo
alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la
massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti
all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i
casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni
momento la replicabilità.
Art. 10
Comportamento nei rapporti privati
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali
nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che
ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume
nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.
Art. 11
Comportamento in servizio
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il
dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far
ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria
spettanza.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel
rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio
e i servizi telematici e telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti
dall’amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell’amministrazione a
sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d’ufficio, astenendosi dal
trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio.
Art. 12
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in
modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione
dall’amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della
sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e
disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi
di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non
sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato al
funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte
salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in
ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la
responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione
delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine
di priorità stabilito dall’amministrazione, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a
cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i
cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti
sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti
dell’amministrazione.
3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che fornisce
servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall’amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di
assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi
erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui
livelli di qualità.
4. Il dipendente non assume impegni n è anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o
altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie
relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste
dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli
interessati della possibilità di avvalersi anche dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico.
Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le
modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria
amministrazione.
5. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e
trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni,
atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in
materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento
della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura,
sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio competente
della medesima amministrazione.
Art. 13
Disposizioni particolari per i dirigenti
1. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del
presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi
dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 110 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate
ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché
ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di
conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento
organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico.
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di
interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il
secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o
economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che
siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Il dirigente fornisce le
informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi
soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento
esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari
dell’azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo
ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per
esigenze personali.
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo
nella struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi
tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla
formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle
differenze di genere, di età e di condizioni personali.
6. Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del
carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del
personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla
professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto
con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a
conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento
disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l’illecito all’autorità disciplinare,
prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva
denuncia all’autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le
rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un
dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia
indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi
dell’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero
quanto all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi.
Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di
rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione.
Art. 14
Contratti ed altri atti negoziali
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto
dell’amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non
ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del
contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l’amministrazione abbia deciso
di ricorrere all’attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui
l’amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare
all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto,
redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato,
ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, con persone
fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti
di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell’amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell’ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per
iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure
negoziali nelle quali sia parte l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato
dell’ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola
per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.
Art. 15
Vigilanza, monitoraggio e attività formative
1. Ai sensi dell’articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
vigilano sull’applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati
dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture
di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.
2. Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le
amministrazioni si avvalgono dell’ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi
dell’articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì,
le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.
3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall’ufficio procedimenti disciplinari si
conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione
adottati dalle amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre
2012, n. 190. L’ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui
all’articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura
l’aggiornamento del codice di comportamento dell’amministrazione, l’esame delle
segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte
illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all’articolo 54-bis del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione
cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il
monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della
comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma 2, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento
delle attività previste dal presente articolo, l’ufficio procedimenti disciplinari opera in
raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all’articolo 1, comma 7, della legge
n. 190 del 2012.
4. Ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di
comportamento, l’ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all’Autorità nazionale
anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2,
lettera d), della legge n. 190 del 2012.
5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in
materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena
conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento
annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.
6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell’ambito della propria autonomia
organizzativa, le linee guida necessarie per l’attuazione dei principi di cui al presente
articolo.
7. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli
adempimenti previsti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 16
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti
contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle
disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti
dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile,
amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità
disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di
gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare
concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla
gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al
decoro o al prestigio dell’amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono
quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle
espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione
alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la
non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l’immediata correlazione di
questi ultimi con il compimento di un atto o di un’attività tipici dell’ufficio, 5, comma 2,
14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui
al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4,
comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo
periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle
sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti
dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità
disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai
contratti collettivi.
Art. 17
Disposizioni finali e abrogazioni
1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo
sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo
tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o
collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi
negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell’amministrazione, nonché ai
collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in
favore dell’amministrazione. L’amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di lavoro o, in mancanza, all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa
sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di
comportamento.
2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da
ciascuna definiti ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165
del 2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.
3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì, 16 aprile 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2013
Registro n. 4, foglio n. 300